Autore: admin

Aruba key firma digitale

Aruba Key è il dispositivo “all-in-one” di Aruba che racchiude in un solo prodotto tutto quello che serve per utilizzare la Firma Digitale.

Grazie al certificato di autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) permette inoltre ai cittadini di accedere e consultare i servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Fascicolo Sanitario etc…) e ai professionisti (avvocati, architetti, geometri, ingegneri, commercialisti, etc..) di autenticarsi ai punti di accesso telematici.

Il kit Aruba Key è composto da un lettore con memoria interna, una Smart Card formato SIM con i certificati di Firma ed Autenticazione CNS. Comprende inoltre il software di firma preinstallato che permette di firmare digitalmente documenti informatici da qualsiasi PC portatile o fisso.

I vantaggi:

  • Compatta e portatile
  • Semplice da usare
  • Sempre aggiornata
  • Nessuna installazione necessaria
  • Funzione backup Memoria interna

Siamo rivenditori ufficiali dei dispositivi di Firma Digitale di Aruba Pec spa.

Presso di noi il rilascio del dispositivo Aruba key oppure soltanto della Smart Card é a vista previo appuntamento.

Solo l’interessato la può richiedere, non è ammessa delega.

Documenti necessari:

  • documento d’identità valido e ben leggibile in originale
  • tesserino codice fiscale/tessera sanitaria
  • mail valida (no pec)
  • numero telefonico cellulare

Chiama adesso il numero 06 3290350 per richiedere maggiori informazioni e per fissare un appuntamento.

Per qualsiasi problematica sul dispositivo il numero di assistenza tecnica è 057 50500

Nuova modalità deposito cariche Registro Imprese di Roma

Dal 2 maggio 2019, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto legittimato o obbligato, come individuato dalla norma che disciplina lo specifico adempimento pubblicitario (amministratore, liquidatore, sindaco, procuratore ecc.), le seguenti domande:

· nomina/conferma/cessazione amministratori;

· nomina/conferma/cessazione sindaci;

· nomina/cessazione liquidatori;

· nomina/conferma/cessazione revisori;

· conferimento poteri amministratori.

 

La procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti legittimati o obbligati, NON potrà essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative al rinnovo degli organi sociali.


Vi ricordiamo che siamo distributori Aruba per i dispositivi di firma digitale e siamo autorizzati a rilasciarli a vista!

INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA CORRISPONDENZA DELLE SOCIETA’

 

In recepimento delle direttive del Parlamento Europeo, sono state introdotte alcune modifiche agli art. 2250 e 2630 del Codice Civile riguardanti l’indicazione di dati obbligatori negli atti e nella
corrispondenza di tutte le società soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA.


Per chiarezza vi forniamo un riepilogo dei dati obbligatori da riportare su:
– contratti
– fatture emesse, Ddt
– note, ordini
– fax, lettere, e-mail
– bilanci
– sito WEB


Per tutte le società :

– denominazione
– sede della società
– Ufficio del Registro delle Imprese: provincia e n. iscrizione
– Numero di P.IVA e C.F.

Inoltre per le società di capitali:

– capitale sociale effettivamente versato quale risulta esistente (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a) dall’ultimo bilancio.
– per le Spa e le Srl se si tratta di società unipersonali.

Qualora doveste adeguare i vostri documenti contabili vi suggeriamo di procuravi un timbro
con i dati mancanti da apporre sui documenti al fine di integrarli.
L’omissione dei dati obbligatori sopra riportati è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 206,00 ad € 2.065,00.

 

 

Attestazione sui contratti a canone concordato per beneficiare della cedolare secca

A seguito di interpello proposto dal SUNIA, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire che permettono di beneficiare della cedolare secca pari al 10% sui canoni, questo in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

Viene ricordato che la norma prevede che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per i contratti di locazione a canone agevolato concordato “non assistiti” le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
Di seguito l’Agenzia delle Entrate precisa che, nonostante nel D.M. non sia previsto alcun obbligo in capo alle parti contrattuali di allegare l’attestazione, in sede di registrazione, l’allegazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista.

 

Aggiornato al 06/04/2018

 

730 2018

I contribuenti che devono fare il Modello 730 2018 ai fini di dichiarazione dei redditi sono:

  • Pensionati;
  • Lavoratori dipendenti;
  • Percettori di Cassa integrazione e Mobilità;
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • Sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc;
  • Persone che svolgono lavori socialmente utili;
  • Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • Lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, IRAP e IVA.

 

Chi può fare il 730? Solo i contribuenti che nel 2017, hanno percepito i seguenti redditi:

  • Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come co.co.co. e contratti a progetto.
  • Redditi dei terreni e redditi dei fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
  • Redditi diversi come i redditi terreni e fabbricati situati all’estero.
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D come per esempio redditi ottenuti dalla vendita di terreni o edifici a seguito lottizzazione, per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati, dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, oppure che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o indennità di trasferta.

Elenco spese deducibili e detraibili:

 

Il contribuente ha la possibilità di detrarre le spese mediche del 19% sull’imposta senza contare la franchigia di € 129,11 calcolata l’altro anno.

Per poter essere detratta la spesa sanitaria, deve essere documentata con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino, riguardo invece l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale destinatario.

  • Assistenza infermieristica e riabilitativa disabili: se prescritta da un medico.
  • Spese assistenza ai portatori di handicap.
  • Assegni periodici di mantenimento al coniuge separato o divorziato, ad esclusione degli assegni periodici di mantenimento ai figli;
  • Beneficenza a favore di istituti religiosi;
  • Cedolare secca;
  • Beneficenza a favore delle organizzazioni non governative;
  • Beneficenza a favore di ONLUS al 26% con limite massimo a 30.000,00 euro;
  • Erogazioni liberali ai partiti: 26%;
  • Beneficenza a favore di università, enti di ricerca al 26%;
  • Spese funebri detraibili massimo importo spesa detraibile 1.549,37 euro;
  • Spese di intermediazione immobiliare: inferiore a 1.000,00 euro;
  • Spese veterinarie detraibili solo se di importi superiori a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro;
  • Interessi mutui ipotecari acquisto dell’abitazione principale;
  • Spese assicurazione detraibili 2018: Premi assicurazioni sulla vita e infortuni a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore ai 5 anni e che non consenta a concessione di prestiti, importo massimo da portare a detrazione è di 530,00 euro mentre per quelli relativi a contratti con rischio di non autosufficienza è pari a 1.291,14 euro annui.

 

Elenco contributi previdenziali e assistenziali deducibili in dichiarazione:

  • senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati ai fini di riscatto degli anni di laurea e ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione contributi;
  • fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro;
  • contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL: riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).

Elenco spese detraibili canoni di locazione:

  • Canoni locazione inquilini a basso reddito
  • Canoni locazione abitazione principale per lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro
  • Canoni locazione abitazione principale per giovani tra 20 e 30 anni
  • Canoni alloggi sociali
  • Canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede
  • Contratti a canone convenzionato

 

Le spese sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.

Le detrazioni Irpef spettanti sono:

  • Ecobonus 65%
  • Ristrutturazioni edilizie 50%
  • Bonus mobili 2018;
  • Bonus verde 2018;
  • Sismabonus.

Il 7 luglio è la scadenza del 730 ordinario.

 

Bonus librerie: Legge di Bilancio 2018

In sede di approvazione della Legge di bilancio 2018, è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri sia nuovi che usati, un credito d’imposta parametrato:

  • agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio;
  • alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate dal Decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d’imposta:

  • è stabilito nella misura massima di euro 20.000 per le librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite ed euro 10.000 per le librerie diverse da quelle sopra descritte;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
  • non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

È demandata al MIBACT l’emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative dell’agevolazione in esame.
 

STOP ai pagamenti in contanti per gli stipendi dal 1 luglio 2018

 

Con la nuova legge di bilancio (Legge 205/2017), l’obiettivo è quello di arginare la prassi, purtroppo diffusa, di corrispondere ai dipendenti uno stipendio inferiore a quello indicato in busta paga, facilmente eseguibile tramite pagamento in contanti.

DAL 1 LUGLIO 2018 il datore di lavoro potrà versare le retribuzioni solo tramite:

  • Bonifico bancario;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Assegno bancario o circolare;
  • Anche in contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti si applica per:

  • Lavoratori subordinati;
  • Lavoratori parasubordinati, ossia coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Soci lavoratori di cooperative.

IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI SI APPLICA ANCHE PER GLI ACCONTI SU RETRIBUZIONI

Contestualmente all’entrata in vigore del divieto, la firma apposta dal lavoratore, sul cedolino paga, non prova più l’avvenuto pagamento della retribuzione.

Il divieto non si applica per:

  • Lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione;
  • Lavoratori domestici, come colf e badanti;
  • Amministratori di società;
  • Lavoratori autonomi occasionali, anche se in questo caso si attendono dei chiarimenti in merito.

 

Abrogazione scheda carburante: Legge di Bilancio 2018

In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2018, a seguito dell’abrogazione del D.P.R. n. 444/1997 è stata disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante.
Gli acquisti di carburante per autotrazione devono essere documentati da fattura elettronica.
La Legge di Bilancio 2018, inoltre, ha previsto che per poter usufruire della deduzione del costo di acquisto e della detrazione della relativa IVA, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Entrambe le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° luglio 2018.

 

Novità ROTTAMAZIONE “BIS”

Con il DL 14/2017 convertito dalla Legge 172/2017 è stata introdotta una importante novità alla “Rottamazione Bis”:

  • è possibile accedere alla rottamazione anche da parte dei soggetti che non avevano aderito alla precedente rottamazione, cioè per quelle somme iscritte nei carichi affidati all’Agenzia delle riscossioni dall’anno 2000 al 2016 per i quali non era stata presentata domanda di definizione agevolata, evitando di corrispondere sanzioni e interessi.

 

  • L’istanza di adesione va presentata entro il 15 MAGGIO 2018.
  • L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 SETTEMBRE 2018 le somme da pagare e le relative scadenze.
  • Le rate concesse saranno un massimo di 3: 40% ottobre 2018 – 40% novembre 2018 – 20% febbraio 2019.

 

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute:

  • è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, se presenti dilazioni in essere, scadenti successivamente alla data della presentazione della definizione agevolata;
  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi pendenti;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, ne proseguire azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.

 

E’ confermata l’applicazione della definizione agevolata, anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.17 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La definizione:

  • si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio/rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
  • può essere anche parziale, ossia riguardare un singolo carico iscritto a ruolo / affidato.

Ai fini della definizione, il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione–bis” deve:

  • manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:

2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre – 2019 Febbraio.

 

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute:

  • è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, se presenti dilazioni in essere, scadenti successivamente alla data della presentazione della definizione agevolata;
  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi pendenti;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, ne proseguire azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.

 


 

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PENSIAMO NOI A TUTTO!!!!!

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Aggiornato alla data del 06/12/2017

 

Tardiva registrazione risoluzione contratto di locazione

La comunicazione per la risoluzione anticipata di un affitto deve essere fatta entro 30gg dalla data di fine locazione. Nel caso questo termine non venga rispettato; allora bisognerà corrispondere, oltre all’imposta di registro dovuta, la sanzione e gli interessi legali previsti per legge

Sanzione

L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta di € 67,00. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di fine locazione + 30gg  e la data di versamento dell’imposta:

  • 0,1% per ogni giorno (entro il 15° giorno)
  • 1,5% (dal 16° giorno e fino al 30° giorno)
  • 1,67% (dal 31° giorno e fino al 90° giorno)
  • 3,75% (dal 91° giorno e fino al primo anno)
  • 4,29% (entro due anni)
  • 5% (oltre due anni)
  • 30% a seguito di accertamento

 

Interessi

Gli interessi legali vanno calcolati sull’importo dell’imposta di registro dovuta tra la data di fine locazione + 30gg e la data di versamento dell’imposta.


Casi particolari – Cedolare secca

Nel caso della cedolare secca, la mancata comunicazione entro il termine dei 30gg dopo la data di fine sconta le seguenti sanzioni:

  • € 5,56 (€ 50 con riduzione a 1/9 entro il 30° giorno)
  • € 11,12 (€ 100 con riduzione a 1/9 entro il 90° giorno)
  • € 12,50 (€ 100 con riduzione a 1/8 entro il primo anno)
  • € 14,29 (€ 100 con riduzione a 1/7 entro i due anni)
  • € 16,67 (€ 100 con riduzione a 1/6 oltre i due anni)

 

Risoluzione n.115/E del 1 settembre 2017

Articolo aggiornato al 14/11/2017


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