Il Regime Forfetario e le Novità del 2025

Il Regime Forfetario e le Novità del 2025

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, il regime forfetario si presenta con un ventaglio di modifiche significative che mirano a renderlo più flessibile e accessibile per i professionisti e le piccole imprese. Questa tipologia di regime fiscale, che ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la semplificazione amministrativa e fiscale, si adatta ora alle nuove esigenze del contesto economico e lavorativo. Analizziamo nel dettaglio i cambiamenti introdotti e le principali condizioni di applicazione per l’anno in corso.

Requisiti di Accesso e Novità

Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo, a patto che rispettino determinati requisiti. Tra questi troviamo:

  • Limite di ricavi o compensi: I ricavi annui non devono superare la soglia di 85.000 euro, indipendentemente dal settore di attività.
  • Spese per lavoro dipendente o collaboratori: Queste spese non devono superare i 20.000 euro lordi all’anno.

A queste condizioni di base si aggiungono le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2025, che includono:

  • Aumento del limite di reddito da lavoro dipendente: La soglia massima per accedere o mantenere il regime forfetario è stata innalzata da 30.000 a 35.000 euro. Questo cambiamento rende il regime accessibile a un numero maggiore di contribuenti, specialmente a coloro che combinano redditi da lavoro autonomo con attività dipendente.
  • Fattura semplificata: Dal 2025, i soggetti che operano in regime forfetario possono emettere fatture semplificate anche per importi superiori a 400 euro. Questa modifica agevola ulteriormente la gestione amministrativa, riducendo gli oneri burocratici.
  • Riduzione contributiva IVS: Per i contribuenti che avviano una nuova attività nel 2025, è prevista una riduzione del 50% dei contributi IVS per i primi 36 mesi di attività. Questo incentivo rappresenta un importante sostegno per le start-up e i nuovi imprenditori.

Cause di Esclusione

Nonostante i numerosi vantaggi, vi sono alcune condizioni che precludono l’accesso al regime forfetario. Non possono beneficiarne i soggetti che:

  • Superano il limite di reddito da lavoro dipendente: Se i redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati superano i 35.000 euro annui, non è possibile accedere o mantenere il regime forfetario.
  • Esercitano attività prevalenti per ex datori di lavoro: Coloro che svolgono prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro con cui hanno avuto rapporti nei due anni precedenti sono esclusi, salvo specifiche deroghe.
  • Detengono partecipazioni incompatibili: La partecipazione in società di persone o il controllo diretto/indiretto di SRL con attività connesse a quelle svolte dal contribuente in regime forfetario costituiscono cause di esclusione.

Vantaggi Fiscali

Il regime forfetario offre numerosi vantaggi fiscali, tra cui:

  • Imposta sostitutiva agevolata: Al reddito determinato applicando un coefficiente di redditività, è prevista un’imposta sostitutiva del 15%. Per i contribuenti che iniziano una nuova attività, l’aliquota è ulteriormente ridotta al 5% per i primi 5 anni, a condizione che non abbiano esercitato attività simili nei tre anni precedenti.
  • Regime previdenziale agevolato: I soggetti in regime forfetario possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35%. Questa agevolazione è però alternativa alla nuova riduzione del 50% prevista per i primi tre anni di attività.

Passaggio e Uscita dal Regime

Il passaggio al regime forfetario è agevolato per i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso. Tuttavia, il superamento di determinate soglie di ricavi può comportare l’uscita dal regime:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: In questo caso, il contribuente esce dal regime a partire dall’anno successivo.
  • Ricavi superiori a 100.000 euro: Il regime forfetario cessa immediatamente, con applicazione degli obblighi IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite.

Esempi Pratici

Per chiarire le modalità di applicazione e le cause di esclusione, consideriamo due esempi:

  • Un architetto che ha percepito nel 2024 redditi da lavoro dipendente pari a 31.000 euro potrà continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.
  • Un consulente del lavoro con redditi da lavoro dipendente di 36.000 euro nel 2024 dovrà invece adottare il regime ordinario dal 2025.

Conclusione

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rendono il regime forfetario un’opzione ancora più interessante per professionisti e piccoli imprenditori. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione per garantire una corretta applicazione del regime. Con una gestione attenta, il regime forfetario può rappresentare uno strumento efficace per ottimizzare la fiscalità e semplificare gli obblighi amministrativi.

Aggiornato al 22/01/2025

Bonus a due aliquote per i lavori in casa e il taglio delle detrazioni

Il Ddl di Bilancio 2025 introduce importanti novità nel settore delle agevolazioni fiscali per i lavori sugli immobili, cercando di uniformare le aliquote e limitare le agevolazioni per i redditi più alti. Ecco le principali modifiche:

  1. Unificazione delle aliquote:
    • Per i lavori su prime case, la detrazione sarà al 50% nel 2025, ridotta al 36% nel 2026-2027.
    • Per le seconde case, si scende al 36% nel 2025 e al 30% negli anni successivi.
    • Gli interventi includono manutenzione, efficientamento energetico (ecobonus), ristrutturazioni ordinarie e sismabonus.
  2. Massimali e limiti di spesa:
    • Le agevolazioni sono limitate a 96.000 euro per interventi di ristrutturazione.
    • Il bonus mobili (per arredi ed elettrodomestici efficienti) è prorogato per il 2025 ma resta legato a una ristrutturazione e ha un tetto di 5.000 euro.
  3. Sismabonus e altre agevolazioni:
    • Il sismabonus, storicamente più vantaggioso, sarà portato alle stesse aliquote del bonus ristrutturazioni, perdendo le aliquote potenziate.
    • Il bonus barriere architettoniche (75%) resta, ma il Superbonus si riduce al 65% per cantieri già avviati entro il 15 ottobre 2024.
    • Viene eliminato il bonus verde (ora al 36%).
  4. Tetti alle detrazioni per redditi elevati:
    • Per redditi superiori a 75.000 euro, le detrazioni cumulabili saranno limitate a 14.000 euro per redditi fino a 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi oltre tale soglia.
    • L’occupazione del plafond da parte delle spese di ristrutturazione potrà rendere difficile beneficiare di ulteriori agevolazioni.
  5. Impatti sui contribuenti:
    • I contribuenti con redditi elevati o variazioni nel nucleo familiare (es. figli che diventano indipendenti) potranno avere difficoltà a calcolare con precisione il risparmio fiscale nei dieci anni successivi.
    • Questa incertezza potrebbe, per alcuni, incentivare il pagamento senza fattura, vista la difficoltà di beneficiare di detrazioni su un lungo periodo.

Il Governo, con questa manovra, cerca di razionalizzare e ridurre l’impatto fiscale dei bonus, ponendo anche limiti più stringenti per i redditi più alti.

Aggiornato al 29/10/2024

Il leasing finanziario: un’opportunità flessibile per le imprese

Il leasing finanziario è un contratto che permette alle aziende di ottenere l’uso di un bene, mobile o immobile, tramite il pagamento di un canone periodico, con la possibilità di riscattarlo al termine del contratto. Nato nel mondo anglosassone e diffusosi in Italia solo negli ultimi decenni, si è affermato come uno strumento chiave per finanziare investimenti senza immobilizzare capitale. Questo articolo analizza i vantaggi, il trattamento contabile e gli aspetti normativi che caratterizzano questa forma di finanziamento.

I vantaggi del leasing finanziario

Uno dei principali vantaggi del leasing finanziario è la flessibilità che offre alle aziende, permettendo di accedere immediatamente a beni strumentali senza dover sostenere un ingente esborso iniziale. Ciò lo rende particolarmente adatto per le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che desiderano rinnovare i propri impianti o macchinari mantenendo liquidità per altre esigenze aziendali. Altri vantaggi includono:

  1. Credito preservato: il leasing non riduce la capacità di credito dell’azienda.
  2. Frazionamento dell’IVA: l’IVA viene suddivisa nei canoni periodici, evitando il pagamento immediato dell’intero importo.
  3. Possibilità di personalizzazione del contratto: i termini possono essere adattati alle esigenze specifiche dell’impresa.
  4. Conformità normativa garantita: l’azienda può contare sulla conformità dei beni acquistati alle normative vigenti.

Trattamento contabile

In Italia, la rappresentazione contabile del leasing finanziario può seguire due metodi principali: il metodo patrimoniale e il metodo finanziario.

  • Metodo patrimoniale: i canoni di leasing vengono contabilizzati come costi per godimento di beni di terzi, senza riportare il bene tra le immobilizzazioni aziendali. Questo approccio è obbligatorio per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), sebbene alcuni orientamenti giurisprudenziali consentano anche l’uso del metodo finanziario.
  • Metodo finanziario: prevede l’iscrizione del bene tra le immobilizzazioni e del debito verso la società di leasing nel passivo. I canoni vengono ripartiti in quota capitale e quota interessi, con l’ammortamento del bene durante la durata del contratto.

Normative di riferimento

Il leasing finanziario è disciplinato principalmente dagli articoli 2424 e 2427 del Codice civile, che specificano come devono essere rappresentati i contratti di leasing nel bilancio. Inoltre, il DLgs. 139/2015 ha introdotto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile, favorendo un trattamento che riflette più accuratamente la realtà economica dell’azienda.

Cessione del contratto di leasing

La cessione del leasing da parte dell’utilizzatore è possibile, ma è soggetta a specifici requisiti formali, come il consenso del concedente e la forma scritta. Inoltre, deve essere notificata al garante, se presente. A livello contabile, la cessione implica la rilevazione di specifiche voci legate alla base imponibile per l’imposta di registro.

Il Concordato Preventivo Biennale: Opportunità e Vantaggi per i Contribuenti Italiani

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è una nuova iniziativa fiscale introdotta con il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, concepita per semplificare gli adempimenti e migliorare la gestione fiscale per i contribuenti italiani di piccole e medie dimensioni. Il regime offre un’opportunità unica per definire con certezza il carico fiscale attraverso l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, contribuendo a una gestione più efficiente delle imposte sul reddito e del valore della produzione netta.

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale?

Il CPB si rivolge principalmente ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES), inclusi imprenditori individuali, professionisti, società di persone e società di capitali. L’obiettivo principale è semplificare l’emersione spontanea della materia imponibile utilizzando strumenti e dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Il regime si applica esclusivamente ai redditi derivanti dall’attività d’impresa o professionale relativi ai periodi di imposta 2024-2025 e consente ai contribuenti di stimare anticipatamente il reddito e il valore della produzione netta, favorendo così una pianificazione finanziaria più efficace.

Le Categorie di Soggetti Ammessi

L’accesso al CPB è riservato ai contribuenti che soddisfano specifici criteri. In particolare, possono beneficiarne:

  • I soggetti IRPEF, come imprenditori e professionisti individuali, nonché società di persone e soggetti assimilati.
  • I soggetti IRES, ovvero società di capitali, enti commerciali e non commerciali relativamente alle attività commerciali svolte.

I soggetti ammessi devono avere ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 euro, oppure essere in regime forfetario. Tuttavia, il concordato non ha effetti ai fini dell’IVA, per cui la determinazione della posizione fiscale rimane conforme alla normativa ordinaria.

Procedura di Accesso e Adempimenti

La procedura prevede l’invio di una proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate, basata su dati forniti dai contribuenti attraverso specifici programmi informatici. La proposta deve essere accettata entro il 31 ottobre 2024 per essere valida per i periodi di imposta 2024-2025. Nonostante l’adesione, i contribuenti devono continuare a rispettare gli obblighi dichiarativi ordinari, come la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, e la tenuta delle scritture contabili.

Vantaggi dell’Adesione al Concordato

Il CPB offre una serie di benefici per i contribuenti che aderiscono. Tra i principali:

  1. Esenzione dagli Accertamenti Presuntivi: I contribuenti non saranno soggetti a controlli presuntivi per i periodi di imposta coperti dal concordato, con una riduzione del rischio di verifiche fiscali.
  2. Stima Anticipata del Carico Fiscale: Grazie alla definizione anticipata del reddito e del valore della produzione netta, i contribuenti possono pianificare meglio le proprie finanze.
  3. Accesso ai Regimi Premiali ISA: Indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale, i soggetti ammessi al CPB possono accedere ai regimi premiali previsti dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Focus sulla Determinazione del Reddito

Il reddito concordato viene stabilito tenendo conto di alcune esclusioni specifiche, come le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite su crediti. Questa modalità permette una maggiore trasparenza e coerenza nella determinazione del reddito imponibile. Inoltre, i redditi effettivi superiori o inferiori a quelli concordati non incidono sul carico fiscale, salvo situazioni eccezionali.

Conclusione

Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta un’importante novità nel panorama fiscale italiano, offrendo una soluzione vantaggiosa per semplificare la gestione delle imposte e ridurre il rischio di accertamenti futuri. Grazie alla sua natura innovativa e ai benefici offerti, il CPB può diventare uno strumento strategico per migliorare la pianificazione fiscale e assicurare una maggiore serenità nella gestione delle attività imprenditoriali e professionali.

Aggiornato al 01/09/2024

Imposta di bollo su fatture cartacee

Anche per l’anno 2023 permane il divieto di emissione di fattura in formato elettronico a carico dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie a favore delle persone fisiche, oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria (STS).

L’imposta di bollo resta comunque dovuta, nella misura di due euro, per ciascuna fattura cartacea in regime di esenzione IVA di ammontare superiore ad euro 77,47 euro.

In presenza di un numero elevato di fatture cartacee, può risultare comodo assolvere l’imposta di bollo, invece che mediante apposizione del contrassegno, in modalità virtuale.

L’assolvimento virtuale del bollo sulle fatture elettroniche segue regole diverse, e viene gestito interamente tramite Sistema di Interscambio.

Per l’assolvimento in modalità virtuale bisognerà presentare istanza diretta alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’istanza deve specificare il numero presunto di fatture cartacee emesse durante l’anno sul quale versare un anticipo di imposta di bollo.

Su ciascuna fattura emessa deve essere indicato che l’assolvimento del bollo avviene in modalità virtuale, riportando la dicitura “IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA’ VIRTUALE – AUTORIZZAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI… NUMERO… DEL …”

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo occorre presentare una dichiarazione telematica con la quale vengono dichiarati i bolli assolti virtualmente nell’anno precedente, e si procede all’eventuale conguaglio del debito.

Aggiornato al 27/01/2023

ROTTAMAZIONE QUATER

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
 

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Al pari della precedente edizione dell’istituto, possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti) senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.

Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

Sono definibili:

sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva;

sanzioni tributarie (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex. Art. 7-bis del DLgs. 241/97);

sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99.

Non sono definibili:

·         i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

·         i carichi relativi a:

–         somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

–         crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

–         multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

–         “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.

·         i carichi affidati dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);

·         i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

 La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2022, a pena di decadenza.

A seguito della presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore circa l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2023.

Si possono presentare diverse istanze di rottamazione con l’unico vincolo che la stessa cartella può essere inclusa in una sola istanza, pertanto la domanda entro il 30 aprile 2023 è sempre integrabile.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Aggiornato al 26/01/2023

Forfettari riaddebito bollo in fattura

Il contribuente in regime forfettario è tenuto ad evidenziare l’imposta di bollo, pari a 2 euro, in presenza di fatture di ammontare superiore ad euro 77,47.

Il soggetto che emette la fattura ed il soggetto committente rispondono in solido del debito relativo all’imposta di bollo.  

Da sempre il riaddebito del bollo in capo al cliente finale era stato letto quale riaddebito di una “anticipazione in nome e per conto”, e quindi una mera posta finanziaria, irrilevante ai fini reddituali.

Di avviso diverso l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta ad interpello n. 428/2022 ha evidenziato che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute resta sempre, in prima battuta, a carico del soggetto che consegna o spedisce la fattura, in quanto per tali documenti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine;

di conseguenza, l’obbligo di assolvere il bollo, a parere dell’Agenzia, grava sempre in primis sul soggetto emittente, e se l’ammontare del bollo viene ad essere ribaltato sul cliente finale, allora si tratta di voce imputabile a ricavo o compenso per il contribuente in regime forfettario, e non di rimborso di anticipazione di spesa in nome e per conto del cessionario/committente.

Conseguenze

Volendo accogliere l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, il riaddebito del bollo diviene a tutti gli effetti un ricavo / compenso, al pari di un qualsiasi altro rimborso spese che non sia riconducibile ad una anticipazione in nome e per conto effettuata per conto del cliente finale.

Di conseguenza, i 2 euro di bollo:

  • entrano a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa INPS 4% (per gli iscritti alla Gestione Separata);
  • entrano a far parte della base imponibile per il conteggio della cassa di previdenza (es. Inarcassa, Cassa Forense, ..);
  • entrano a far parte dei ricavi / compensi, rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

Per chi emette già fattura elettronica se i 2 euro di bollo oggetto di riaddebito devono essere considerati quale ricavo / compenso, allora l’operazione deve essere rappresentata quale operazione non soggetta ad IVA ex art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – regime forfettario – ovvero codice natura IVA N2.2.

Secondo le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate la fattura si presenta come segue:

Esempio con riaddebito del bollo

Corpo fattura:

ATTENZIONE: Il bollo entra a far parte del compenso, pertanto costituisce base di calcolo anche per la Cassa di Previdenza e assume codice natura IVA N2.2

Si evidenzia che le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate continuano a suscitare perplessità.

Esempio senza riaddebito del bollo:

Corpo fattura:

ATTENZIONE: Indipendentemente dal fatto che il bollo sia oggetto di riaddebito o meno, ed indipendentemente dalle modalità del riaddebito stesso, in ogni caso occorre dare evidenza del fatto che la fattura sconta l’imposta di bollo (vedasi campo importo bollo);

in caso di dimenticanza, comunque, il documento sarà “intercettato” dal Sistema di Interscambio e l’ammontare del bollo richiesto sarà versato dal soggetto che ha emesso la fattura.

Credito d’imposta affitti – Cura Italia

Con il decreto “Cura Italia” è stato introdotto un credito di imposta del 60% che verrà riconosciuto a tutti gli imprenditori che sono stati costretti a sospendere le loro attività per via dello stato di emergenza sanitaria e che erano tenuti a corrispondere l’affitto dei locali.

I beneficiari potranno utilizzare tale credito di imposta al momento del pagamento dell’F24, mediante il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”), mentre l’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione del mese di marzo 2020.


Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1(ovvero negozi e botteghe), mentre il credito di imposta non si applica alle attività elencate agli allegati 1 e 2 del decreto 11 marzo 2020, cioè a quelle attività alle quali è stata consentita l’apertura durante il periodo previsto nel decreto. 

Purtroppo per ora l’agevolazione non è prevista per unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi ad esempio ai negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8, alle attività artigianali C/3 e gli uffici A/10). Una modifica per tali casi potrebbe essere adottata in sede di conversione del decreto.   

Sospesa la ritenuta d’acconto per compensi / provvigioni dal 17.3 al 31.3.2020

Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” è prevista la possibilità di non subire la ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta sulle somme percepite nel periodo 17.3 – 31.3.2020 da lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio che:

  • nel 2019 hanno conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000;
  • nel mese precedente (febbraio 2020) non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.
    A tal fine il soggetto interessato deve fornire apposita dichiarazione al committente / sostituto d’imposta.

Le ritenute “sospese” in applicazione della nuova disposizione dovranno essere versate, in un’unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista / agente e rappresentante di commercio entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica).

Pubblicato in G.U. l’atteso Decreto “Cura Italia” Covid-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che entra in vigore a partire dal 17 marzo 2020.
In particolare, tra le misure fiscali adottate dal Decreto in esame si segnalano le seguenti:

  • proroga al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti(compresi quelli con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000) dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo (art. 60);
  • sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza, ossia quelli individuati dall’art. 61, del Decreto in esame; tali somme dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:
    • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
    •  mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
  • sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, è stato disposto che gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata rimangano fissati secondo quanto stabilito dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
  • per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a:
    • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
    • imposta sul valore aggiunto;
    • contributi previdenziali e assistenziali,premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro l’1 giugno 2020 (in quanto il 31 maggio 2020 cade di domenica). Per i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo,Cremona, Lodi e Piacenza in relazione all’IVA non assume rilevanza il volume di ricavi/compensi.

Il Decreto, tra le numerose misure previste per il sostegno economico- finanziario a famiglie e imprese, introduce nuove disposizioni in materia di:

  • ammortizzatori sociali in tutto il territorio nazionale
  • congedi e indennità per i lavoratori del comparto pubblico e privato;
  • indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
    •  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data),iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
    •  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
    •  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Commercianti e Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (tipo Enasarco o altre)
    • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
    •  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ·
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati
  • proroga dei termini per le domande di disoccupazione;
  • lavoro agile;
  • sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi INAIL per alcune aziende;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
  • crediti di imposta: tra cui ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile in compensazione
  • sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggetto;
  • premi ed erogazioni liberali ai lavoratori dipendenti.

Attualmente mancano i decreti attuativi.