Cartelle rottamazione “Bis”

Cartelle rottamazione “Bis”

La Finanziaria 2018 con il D.L. 148/2017 ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.17 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La definizione:

  • si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio/rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
  • può essere anche parziale, ossia riguardare un singolo carico iscritto a ruolo / affidato.

Ai fini della definizione, il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione–bis” deve:

  • manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018 con l’apposito modulo;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:

2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre

2019 Febbraio.

Questa volta per accedere alla definizione agevolata non occorre essere in regola con i pagamenti delle rate di eventuali dilazioni richieste, pertanto che ha intenzione di aderire alla nuova rottamazione può interrompere subito i pagamenti rateali.


Il D.L. 148/2017 ammette altresì la possibilità di accedere alla Definizione Agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. A tale proposito:

  • la nuova richiesta di adesione alla Definizione Agevolata può essere presentata entro il 31 dicembre 2017:
  • dovranno essere versate entro il 31 maggio 2018, le rate scadute alla data del 31 dicembre 2016 e non corrisposte riferite al piano di dilazione originario;
  • in caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
  • gli importi dovuti in seguito alla riammissione alla definizione agevolata, compresi gli interessi di dilazione, possono invece essere pagati in un numero massimo di 3 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Inoltre il D.L. 148/2017  consente al debitore ammesso alla “prima Definizione Agevolata” che non ha pagato le rate scadenti a luglio e settembre o le ha pagate in misura ridotta, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle stesse nonché quella scadente il 30 novembre, di poter in tal caso, essere riammesso alla “rottamazione” senza ulteriore addebito e quindi procedere al pagamento regolare delle altre due rate scadenti il 30 aprile e il 30 settembre 2018.


VUOI ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE BIS?

PENSIAMO NOI A TUTTO!!!!!

CONTATTA I NOSTRI UFFICI PER UN APPUNTAMENTO AL  n.06 32 90 350

Aggiornato alla data del 3/11/2017

Bonus giardini

Per chi ama piante e fiori, il 2018 è l’anno del pollice verde.

Il giardinaggio viene infatti incentivato grazie al nuovo «bonus verde per giardini e terrazzi privati». A prevederlo è la legge di bilancio 2018.

Si tratta, in pratica, di una detrazione fiscale per le spese eseguite in favore del verde urbano. Per l’operazione, lo Stato ha accantonato ben 600 milioni di euro. A beneficiarne non saranno solo i proprietari di ville e villette con un giardino, ma anche i normali condomini che intendono trasformare balconi e terrazzi in piccoli angoli di natura.

La legge di Bilancio prevede una detrazione del 36% sulle spese dedicate a giardini, terrazzi e balconi.

L’importo massimo di spesa consentito in un anno per usufruire del bonus è di 5 mila euro.

Pertanto, tutte le spese superiori a tale soglia, non godranno del bonus. Il limite di 5 mila euro però non è calcolato sulla persona del contribuente ma sull’immobile. Quindi una persona con due case potrà usufruire due volte del bonus per un totale di spesa di 10 mila euro e quindi una detrazione di 3.600 euro complessivi tra i due immobili.

Le spese dovranno ovviamente essere documentate e dovranno passare da “bonifici speciali”. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali.

Il nuovo bonus verde viene destinato alla sistemazione a verde «di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni»: si tratta, in particolare, di terrazzibalconi e giardini condominiali. Ma anche giardini pensili e coperture, messa a dimora di piante e arbusti.

Tra i vari casi che dovrebbe prevedere il bonus verde annunciato dal ministro Maurizio Martina e che si attende diventare operativo entro l’anno, “chi per esempio ha una casa con giardino dove fare grosse potature, o ha una siepe malata da sostituire con una sana, o anche un impianto irriguo da installare o sostituire” come spiega Francesco Mati, presidente della Federazione di prodotto florovivaistico di Confagricoltura.

La detrazione spetterà anche per le spese condominiali: anche in questo caso si applica il tetto massimo di 5 mila euro per unità.

Il bonus copre anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Anche se voglio trasformare in giardino un’area incolta sarà possibile usufruire di questi sgravi.


C’è bisogno di giardini curati che aiutino la qualità dell’aria e la biodiversità.

Come non pagare il canone Rai

Il cittadino che ha un’utenza elettrica intestata ma non possiede una televisione in casa, deve provvedere ad inviare una disdetta al fine di essere esonerato dal pagamento dell’abbonamento televisivo sulla bolletta.

Ciò è dovuto al fatto che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto dal 1° gennaio, la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella casa di residenza, con “automatico” addebito del canone Rai a partire da gennaio.

Per evitare quindi il pagamento del canone nella bolletta luce, i cittadini devono inviare una dichiarazione sostitutiva attestante la non detenzione di televisori da parte del dichiarante né di altro componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.

I cittadini intestatari di un’utenza elettrica per non pagare il canone Rai 2018 devono inviare all’Agenzia delle entrate il modulo esenzione canone Rai 2018 entro il 31 gennaio 2018 al fine di ottenere l’esonero del pagamento del canone in bolletta per l’intero anno.

Tuttavia, per evitare un eventuale errato addebito delle prime rate di abbonamento sulla bolletta e la successiva richiesta di rimborso, si consiglia di inviare la disdetta entro il 20 dicembre.

La validità dell’esenzione canone RAI dura 12 mesi, per cui se persistono i necessari requisiti, la dichiarazione deve essere presentata ogni dodici mesi.

La richiesta di esenzione canone RAI inviata dopo il 31 gennaio, ossia, dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, esenta il contribuente dal pagamento dell’abbonamento tv del secondo semestre, ovvero per i mesi da luglio a dicembre 2018.


COSA FARE

DEVI INVIARE IL MODULO DI ESENZIONE? 

RIVOLGITI A NOI PREVIO APPUNTAMENTO AL N. 06 3290350 E PENSEREMO A TUTTO AL COSTO DI € 15,00

 

Il regime contributivo per i contribuenti forfettari

 

A favore delle imprese che adottano il regime forfettario è prevista la possibilità di scegliere uno specifico regime contributivo agevolato.

AI sensi del comma 77, il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35% anche all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Il regime contributivo agevolato ha natura facoltativa. L’interessato deve inviare un’apposita domanda telematica, disponibile nel Cassetto previdenziale accessibile dal sito Internet dell’INPS, entro il 28.2 dell’anno entro il quale intende usufruire del regime agevolato oppure, se si apre una nuova attività in corso d’anno, nel momento in cui si riceve il provvedimento di iscrizione all’istituto previdenziale. La domanda non va ripresentata gli anni successivi.

L’uscita dal regime agevolato può avvenire se vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l’applicazione, per scelta del contribuente o per una comunicazione all’INPS da parte dell’agenzia delle entrate che informa che il soggetto non ha mai aderito al regime forfettario o non ha mai avuto i requisiti per aderire.

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

CONTATTA I NOSTRI UFFICI PER UN APPUNTAMENTO AL N. 06 3290350

 

Le start up e il regime forfettario

Per usufruire delle agevolazioni previste per le START UP  con il regime forfettario bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenzada altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

 

Pertanto per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%)

Se hai bisogno di aprire la partita iva nel regime forfettario con le agevolazioni start up chiamaci al n. 06 3290350

 

I vantaggi fiscali del regime forfettario

La Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale.

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi che vanno verificati nell’anno precedente a quello di adozione del regime agevolato (quindi per chi intende usufruirne dal 2017 i requisiti vanno verificati sui dati del 2016); in caso di inizio attività l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.

Requisiti Dettagli
Limite dei ricavi e compensi Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata
Spese per lavoro dipendente e assimilati Non superiori ad € 5.000 lordi
Beni strumentali Costo complessivo non superiore ad € 20.000

 

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso sopra esposti.

Sono previste alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfettario (comma 57 Legge 190/2014)

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.

Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

  • divieto di rivalsa dell’IVA: non addebita l’IVA sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali;
  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVAaddebitata sugli acquisti;
  • esonero di assoggettare i compensi/ricavi a ritenute alla fonte, previo rilascio di apposita dichiarazione;
  • esonero tenuta e registrazione scritture contabili, salvo la numerazione/conservazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • esonero invio liquidazioni IVA;
  • esonero invio spesometro;
  • non sono soggetti agli studi di settore/parametri.

 

La novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta nelle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

Il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Pertanto non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuenteLe uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (irap).

 

Le agevolazioni per start up previste dal nuovo regime forfettario verranno analizzate in un prossimo articolo.