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ROTTAMAZIONE QUATER

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
 

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Al pari della precedente edizione dell’istituto, possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti) senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.

Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

Sono definibili:

sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva;

sanzioni tributarie (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex. Art. 7-bis del DLgs. 241/97);

sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99.

Non sono definibili:

·         i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

·         i carichi relativi a:

–         somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

–         crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

–         multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

–         “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.

·         i carichi affidati dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);

·         i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

 La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2022, a pena di decadenza.

A seguito della presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore circa l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2023.

Si possono presentare diverse istanze di rottamazione con l’unico vincolo che la stessa cartella può essere inclusa in una sola istanza, pertanto la domanda entro il 30 aprile 2023 è sempre integrabile.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Aggiornato al 26/01/2023

Novità ROTTAMAZIONE “BIS”

Con il DL 14/2017 convertito dalla Legge 172/2017 è stata introdotta una importante novità alla “Rottamazione Bis”:

  • è possibile accedere alla rottamazione anche da parte dei soggetti che non avevano aderito alla precedente rottamazione, cioè per quelle somme iscritte nei carichi affidati all’Agenzia delle riscossioni dall’anno 2000 al 2016 per i quali non era stata presentata domanda di definizione agevolata, evitando di corrispondere sanzioni e interessi.

 

  • L’istanza di adesione va presentata entro il 15 MAGGIO 2018.
  • L’agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 30 SETTEMBRE 2018 le somme da pagare e le relative scadenze.
  • Le rate concesse saranno un massimo di 3: 40% ottobre 2018 – 40% novembre 2018 – 20% febbraio 2019.

 

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute:

  • è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, se presenti dilazioni in essere, scadenti successivamente alla data della presentazione della definizione agevolata;
  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi pendenti;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, ne proseguire azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.

 

E’ confermata l’applicazione della definizione agevolata, anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.17 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La definizione:

  • si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio/rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
  • può essere anche parziale, ossia riguardare un singolo carico iscritto a ruolo / affidato.

Ai fini della definizione, il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione–bis” deve:

  • manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:

2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre – 2019 Febbraio.

 

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute:

  • è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, se presenti dilazioni in essere, scadenti successivamente alla data della presentazione della definizione agevolata;
  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi pendenti;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi/ipoteche, ne proseguire azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.

 


 

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Aggiornato alla data del 06/12/2017

 

Cartelle rottamazione “Bis”

La Finanziaria 2018 con il D.L. 148/2017 ha esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata, anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.17 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La definizione:

  • si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di aggio/rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento);
  • può essere anche parziale, ossia riguardare un singolo carico iscritto a ruolo / affidato.

Ai fini della definizione, il soggetto interessato alla c.d. “rottamazione–bis” deve:

  • manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il 15.5.2018 con l’apposito modulo;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 o in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:

2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre

2019 Febbraio.

Questa volta per accedere alla definizione agevolata non occorre essere in regola con i pagamenti delle rate di eventuali dilazioni richieste, pertanto che ha intenzione di aderire alla nuova rottamazione può interrompere subito i pagamenti rateali.


Il D.L. 148/2017 ammette altresì la possibilità di accedere alla Definizione Agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. A tale proposito:

  • la nuova richiesta di adesione alla Definizione Agevolata può essere presentata entro il 31 dicembre 2017:
  • dovranno essere versate entro il 31 maggio 2018, le rate scadute alla data del 31 dicembre 2016 e non corrisposte riferite al piano di dilazione originario;
  • in caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
  • gli importi dovuti in seguito alla riammissione alla definizione agevolata, compresi gli interessi di dilazione, possono invece essere pagati in un numero massimo di 3 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Inoltre il D.L. 148/2017  consente al debitore ammesso alla “prima Definizione Agevolata” che non ha pagato le rate scadenti a luglio e settembre o le ha pagate in misura ridotta, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle stesse nonché quella scadente il 30 novembre, di poter in tal caso, essere riammesso alla “rottamazione” senza ulteriore addebito e quindi procedere al pagamento regolare delle altre due rate scadenti il 30 aprile e il 30 settembre 2018.


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Aggiornato alla data del 3/11/2017