Tag: covid-19

Credito d’imposta affitti – Cura Italia

Con il decreto “Cura Italia” è stato introdotto un credito di imposta del 60% che verrà riconosciuto a tutti gli imprenditori che sono stati costretti a sospendere le loro attività per via dello stato di emergenza sanitaria e che erano tenuti a corrispondere l’affitto dei locali.

I beneficiari potranno utilizzare tale credito di imposta al momento del pagamento dell’F24, mediante il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”), mentre l’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione del mese di marzo 2020.


Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1(ovvero negozi e botteghe), mentre il credito di imposta non si applica alle attività elencate agli allegati 1 e 2 del decreto 11 marzo 2020, cioè a quelle attività alle quali è stata consentita l’apertura durante il periodo previsto nel decreto. 

Purtroppo per ora l’agevolazione non è prevista per unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi ad esempio ai negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8, alle attività artigianali C/3 e gli uffici A/10). Una modifica per tali casi potrebbe essere adottata in sede di conversione del decreto.   

Sospesa la ritenuta d’acconto per compensi / provvigioni dal 17.3 al 31.3.2020

Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” è prevista la possibilità di non subire la ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta sulle somme percepite nel periodo 17.3 – 31.3.2020 da lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio che:

  • nel 2019 hanno conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000;
  • nel mese precedente (febbraio 2020) non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.
    A tal fine il soggetto interessato deve fornire apposita dichiarazione al committente / sostituto d’imposta.

Le ritenute “sospese” in applicazione della nuova disposizione dovranno essere versate, in un’unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista / agente e rappresentante di commercio entro l’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica).

Pubblicato in G.U. l’atteso Decreto “Cura Italia” Covid-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che entra in vigore a partire dal 17 marzo 2020.
In particolare, tra le misure fiscali adottate dal Decreto in esame si segnalano le seguenti:

  • proroga al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti(compresi quelli con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000) dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo (art. 60);
  • sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza, ossia quelli individuati dall’art. 61, del Decreto in esame; tali somme dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:
    • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
    •  mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
  • sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, è stato disposto che gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata rimangano fissati secondo quanto stabilito dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
  • per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a:
    • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
    • imposta sul valore aggiunto;
    • contributi previdenziali e assistenziali,premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro l’1 giugno 2020 (in quanto il 31 maggio 2020 cade di domenica). Per i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo,Cremona, Lodi e Piacenza in relazione all’IVA non assume rilevanza il volume di ricavi/compensi.

Il Decreto, tra le numerose misure previste per il sostegno economico- finanziario a famiglie e imprese, introduce nuove disposizioni in materia di:

  • ammortizzatori sociali in tutto il territorio nazionale
  • congedi e indennità per i lavoratori del comparto pubblico e privato;
  • indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
    •  liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data),iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
    •  co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
    •  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Commercianti e Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (tipo Enasarco o altre)
    • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
    •  operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ·
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati
  • proroga dei termini per le domande di disoccupazione;
  • lavoro agile;
  • sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi INAIL per alcune aziende;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
  • crediti di imposta: tra cui ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile in compensazione
  • sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggetto;
  • premi ed erogazioni liberali ai lavoratori dipendenti.

Attualmente mancano i decreti attuativi.