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730 2018

I contribuenti che devono fare il Modello 730 2018 ai fini di dichiarazione dei redditi sono:

  • Pensionati;
  • Lavoratori dipendenti;
  • Percettori di Cassa integrazione e Mobilità;
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • Sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc;
  • Persone che svolgono lavori socialmente utili;
  • Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • Lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, IRAP e IVA.

 

Chi può fare il 730? Solo i contribuenti che nel 2017, hanno percepito i seguenti redditi:

  • Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come co.co.co. e contratti a progetto.
  • Redditi dei terreni e redditi dei fabbricati;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
  • Redditi diversi come i redditi terreni e fabbricati situati all’estero.
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D come per esempio redditi ottenuti dalla vendita di terreni o edifici a seguito lottizzazione, per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati, dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, oppure che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o indennità di trasferta.

Elenco spese deducibili e detraibili:

 

Il contribuente ha la possibilità di detrarre le spese mediche del 19% sull’imposta senza contare la franchigia di € 129,11 calcolata l’altro anno.

Per poter essere detratta la spesa sanitaria, deve essere documentata con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino, riguardo invece l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale destinatario.

  • Assistenza infermieristica e riabilitativa disabili: se prescritta da un medico.
  • Spese assistenza ai portatori di handicap.
  • Assegni periodici di mantenimento al coniuge separato o divorziato, ad esclusione degli assegni periodici di mantenimento ai figli;
  • Beneficenza a favore di istituti religiosi;
  • Cedolare secca;
  • Beneficenza a favore delle organizzazioni non governative;
  • Beneficenza a favore di ONLUS al 26% con limite massimo a 30.000,00 euro;
  • Erogazioni liberali ai partiti: 26%;
  • Beneficenza a favore di università, enti di ricerca al 26%;
  • Spese funebri detraibili massimo importo spesa detraibile 1.549,37 euro;
  • Spese di intermediazione immobiliare: inferiore a 1.000,00 euro;
  • Spese veterinarie detraibili solo se di importi superiori a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro;
  • Interessi mutui ipotecari acquisto dell’abitazione principale;
  • Spese assicurazione detraibili 2018: Premi assicurazioni sulla vita e infortuni a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore ai 5 anni e che non consenta a concessione di prestiti, importo massimo da portare a detrazione è di 530,00 euro mentre per quelli relativi a contratti con rischio di non autosufficienza è pari a 1.291,14 euro annui.

 

Elenco contributi previdenziali e assistenziali deducibili in dichiarazione:

  • senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati ai fini di riscatto degli anni di laurea e ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione contributi;
  • fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro;
  • contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL: riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).

Elenco spese detraibili canoni di locazione:

  • Canoni locazione inquilini a basso reddito
  • Canoni locazione abitazione principale per lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro
  • Canoni locazione abitazione principale per giovani tra 20 e 30 anni
  • Canoni alloggi sociali
  • Canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede
  • Contratti a canone convenzionato

 

Le spese sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.

Le detrazioni Irpef spettanti sono:

  • Ecobonus 65%
  • Ristrutturazioni edilizie 50%
  • Bonus mobili 2018;
  • Bonus verde 2018;
  • Sismabonus.

Il 7 luglio è la scadenza del 730 ordinario.

 

Bonus librerie: Legge di Bilancio 2018

In sede di approvazione della Legge di bilancio 2018, è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri sia nuovi che usati, un credito d’imposta parametrato:

  • agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio;
  • alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate dal Decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d’imposta:

  • è stabilito nella misura massima di euro 20.000 per le librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite ed euro 10.000 per le librerie diverse da quelle sopra descritte;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
  • non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

È demandata al MIBACT l’emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative dell’agevolazione in esame.
 

STOP ai pagamenti in contanti per gli stipendi dal 1 luglio 2018

 

Con la nuova legge di bilancio (Legge 205/2017), l’obiettivo è quello di arginare la prassi, purtroppo diffusa, di corrispondere ai dipendenti uno stipendio inferiore a quello indicato in busta paga, facilmente eseguibile tramite pagamento in contanti.

DAL 1 LUGLIO 2018 il datore di lavoro potrà versare le retribuzioni solo tramite:

  • Bonifico bancario;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Assegno bancario o circolare;
  • Anche in contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti si applica per:

  • Lavoratori subordinati;
  • Lavoratori parasubordinati, ossia coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Soci lavoratori di cooperative.

IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI SI APPLICA ANCHE PER GLI ACCONTI SU RETRIBUZIONI

Contestualmente all’entrata in vigore del divieto, la firma apposta dal lavoratore, sul cedolino paga, non prova più l’avvenuto pagamento della retribuzione.

Il divieto non si applica per:

  • Lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione;
  • Lavoratori domestici, come colf e badanti;
  • Amministratori di società;
  • Lavoratori autonomi occasionali, anche se in questo caso si attendono dei chiarimenti in merito.