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Il Regime Forfetario e le Novità del 2025

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, il regime forfetario si presenta con un ventaglio di modifiche significative che mirano a renderlo più flessibile e accessibile per i professionisti e le piccole imprese. Questa tipologia di regime fiscale, che ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la semplificazione amministrativa e fiscale, si adatta ora alle nuove esigenze del contesto economico e lavorativo. Analizziamo nel dettaglio i cambiamenti introdotti e le principali condizioni di applicazione per l’anno in corso.

Requisiti di Accesso e Novità

Il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo, a patto che rispettino determinati requisiti. Tra questi troviamo:

  • Limite di ricavi o compensi: I ricavi annui non devono superare la soglia di 85.000 euro, indipendentemente dal settore di attività.
  • Spese per lavoro dipendente o collaboratori: Queste spese non devono superare i 20.000 euro lordi all’anno.

A queste condizioni di base si aggiungono le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2025, che includono:

  • Aumento del limite di reddito da lavoro dipendente: La soglia massima per accedere o mantenere il regime forfetario è stata innalzata da 30.000 a 35.000 euro. Questo cambiamento rende il regime accessibile a un numero maggiore di contribuenti, specialmente a coloro che combinano redditi da lavoro autonomo con attività dipendente.
  • Fattura semplificata: Dal 2025, i soggetti che operano in regime forfetario possono emettere fatture semplificate anche per importi superiori a 400 euro. Questa modifica agevola ulteriormente la gestione amministrativa, riducendo gli oneri burocratici.
  • Riduzione contributiva IVS: Per i contribuenti che avviano una nuova attività nel 2025, è prevista una riduzione del 50% dei contributi IVS per i primi 36 mesi di attività. Questo incentivo rappresenta un importante sostegno per le start-up e i nuovi imprenditori.

Cause di Esclusione

Nonostante i numerosi vantaggi, vi sono alcune condizioni che precludono l’accesso al regime forfetario. Non possono beneficiarne i soggetti che:

  • Superano il limite di reddito da lavoro dipendente: Se i redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati superano i 35.000 euro annui, non è possibile accedere o mantenere il regime forfetario.
  • Esercitano attività prevalenti per ex datori di lavoro: Coloro che svolgono prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro con cui hanno avuto rapporti nei due anni precedenti sono esclusi, salvo specifiche deroghe.
  • Detengono partecipazioni incompatibili: La partecipazione in società di persone o il controllo diretto/indiretto di SRL con attività connesse a quelle svolte dal contribuente in regime forfetario costituiscono cause di esclusione.

Vantaggi Fiscali

Il regime forfetario offre numerosi vantaggi fiscali, tra cui:

  • Imposta sostitutiva agevolata: Al reddito determinato applicando un coefficiente di redditività, è prevista un’imposta sostitutiva del 15%. Per i contribuenti che iniziano una nuova attività, l’aliquota è ulteriormente ridotta al 5% per i primi 5 anni, a condizione che non abbiano esercitato attività simili nei tre anni precedenti.
  • Regime previdenziale agevolato: I soggetti in regime forfetario possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35%. Questa agevolazione è però alternativa alla nuova riduzione del 50% prevista per i primi tre anni di attività.

Passaggio e Uscita dal Regime

Il passaggio al regime forfetario è agevolato per i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso. Tuttavia, il superamento di determinate soglie di ricavi può comportare l’uscita dal regime:

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: In questo caso, il contribuente esce dal regime a partire dall’anno successivo.
  • Ricavi superiori a 100.000 euro: Il regime forfetario cessa immediatamente, con applicazione degli obblighi IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite.

Esempi Pratici

Per chiarire le modalità di applicazione e le cause di esclusione, consideriamo due esempi:

  • Un architetto che ha percepito nel 2024 redditi da lavoro dipendente pari a 31.000 euro potrà continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.
  • Un consulente del lavoro con redditi da lavoro dipendente di 36.000 euro nel 2024 dovrà invece adottare il regime ordinario dal 2025.

Conclusione

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rendono il regime forfetario un’opzione ancora più interessante per professionisti e piccoli imprenditori. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione per garantire una corretta applicazione del regime. Con una gestione attenta, il regime forfetario può rappresentare uno strumento efficace per ottimizzare la fiscalità e semplificare gli obblighi amministrativi.

Aggiornato al 22/01/2025

Forfettari riaddebito bollo in fattura

Il contribuente in regime forfettario è tenuto ad evidenziare l’imposta di bollo, pari a 2 euro, in presenza di fatture di ammontare superiore ad euro 77,47.

Il soggetto che emette la fattura ed il soggetto committente rispondono in solido del debito relativo all’imposta di bollo.  

Da sempre il riaddebito del bollo in capo al cliente finale era stato letto quale riaddebito di una “anticipazione in nome e per conto”, e quindi una mera posta finanziaria, irrilevante ai fini reddituali.

Di avviso diverso l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta ad interpello n. 428/2022 ha evidenziato che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute resta sempre, in prima battuta, a carico del soggetto che consegna o spedisce la fattura, in quanto per tali documenti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine;

di conseguenza, l’obbligo di assolvere il bollo, a parere dell’Agenzia, grava sempre in primis sul soggetto emittente, e se l’ammontare del bollo viene ad essere ribaltato sul cliente finale, allora si tratta di voce imputabile a ricavo o compenso per il contribuente in regime forfettario, e non di rimborso di anticipazione di spesa in nome e per conto del cessionario/committente.

Conseguenze

Volendo accogliere l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, il riaddebito del bollo diviene a tutti gli effetti un ricavo / compenso, al pari di un qualsiasi altro rimborso spese che non sia riconducibile ad una anticipazione in nome e per conto effettuata per conto del cliente finale.

Di conseguenza, i 2 euro di bollo:

  • entrano a far parte della base imponibile per il conteggio della rivalsa INPS 4% (per gli iscritti alla Gestione Separata);
  • entrano a far parte della base imponibile per il conteggio della cassa di previdenza (es. Inarcassa, Cassa Forense, ..);
  • entrano a far parte dei ricavi / compensi, rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

Per chi emette già fattura elettronica se i 2 euro di bollo oggetto di riaddebito devono essere considerati quale ricavo / compenso, allora l’operazione deve essere rappresentata quale operazione non soggetta ad IVA ex art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – regime forfettario – ovvero codice natura IVA N2.2.

Secondo le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate la fattura si presenta come segue:

Esempio con riaddebito del bollo

Corpo fattura:

ATTENZIONE: Il bollo entra a far parte del compenso, pertanto costituisce base di calcolo anche per la Cassa di Previdenza e assume codice natura IVA N2.2

Si evidenzia che le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate continuano a suscitare perplessità.

Esempio senza riaddebito del bollo:

Corpo fattura:

ATTENZIONE: Indipendentemente dal fatto che il bollo sia oggetto di riaddebito o meno, ed indipendentemente dalle modalità del riaddebito stesso, in ogni caso occorre dare evidenza del fatto che la fattura sconta l’imposta di bollo (vedasi campo importo bollo);

in caso di dimenticanza, comunque, il documento sarà “intercettato” dal Sistema di Interscambio e l’ammontare del bollo richiesto sarà versato dal soggetto che ha emesso la fattura.

Il regime contributivo per i contribuenti forfettari

 

A favore delle imprese che adottano il regime forfettario è prevista la possibilità di scegliere uno specifico regime contributivo agevolato.

AI sensi del comma 77, il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35% anche all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Il regime contributivo agevolato ha natura facoltativa. L’interessato deve inviare un’apposita domanda telematica, disponibile nel Cassetto previdenziale accessibile dal sito Internet dell’INPS, entro il 28.2 dell’anno entro il quale intende usufruire del regime agevolato oppure, se si apre una nuova attività in corso d’anno, nel momento in cui si riceve il provvedimento di iscrizione all’istituto previdenziale. La domanda non va ripresentata gli anni successivi.

L’uscita dal regime agevolato può avvenire se vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l’applicazione, per scelta del contribuente o per una comunicazione all’INPS da parte dell’agenzia delle entrate che informa che il soggetto non ha mai aderito al regime forfettario o non ha mai avuto i requisiti per aderire.

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Le start up e il regime forfettario

Per usufruire delle agevolazioni previste per le START UP  con il regime forfettario bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenzada altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

 

Pertanto per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%)

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I vantaggi fiscali del regime forfettario

La Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale.

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto dei requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi che vanno verificati nell’anno precedente a quello di adozione del regime agevolato (quindi per chi intende usufruirne dal 2017 i requisiti vanno verificati sui dati del 2016); in caso di inizio attività l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.

Requisiti Dettagli
Limite dei ricavi e compensi Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata
Spese per lavoro dipendente e assimilati Non superiori ad € 5.000 lordi
Beni strumentali Costo complessivo non superiore ad € 20.000

 

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso sopra esposti.

Sono previste alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfettario (comma 57 Legge 190/2014)

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.

Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

  • divieto di rivalsa dell’IVA: non addebita l’IVA sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali;
  • divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVAaddebitata sugli acquisti;
  • esonero di assoggettare i compensi/ricavi a ritenute alla fonte, previo rilascio di apposita dichiarazione;
  • esonero tenuta e registrazione scritture contabili, salvo la numerazione/conservazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • esonero invio liquidazioni IVA;
  • esonero invio spesometro;
  • non sono soggetti agli studi di settore/parametri.

 

La novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta nelle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

Il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Pertanto non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuenteLe uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (irap).

 

Le agevolazioni per start up previste dal nuovo regime forfettario verranno analizzate in un prossimo articolo.