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Nuova modalità deposito cariche Registro Imprese di Roma

Dal 2 maggio 2019, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto legittimato o obbligato, come individuato dalla norma che disciplina lo specifico adempimento pubblicitario (amministratore, liquidatore, sindaco, procuratore ecc.), le seguenti domande:

· nomina/conferma/cessazione amministratori;

· nomina/conferma/cessazione sindaci;

· nomina/cessazione liquidatori;

· nomina/conferma/cessazione revisori;

· conferimento poteri amministratori.

 

La procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti legittimati o obbligati, NON potrà essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative al rinnovo degli organi sociali.


Vi ricordiamo che siamo distributori Aruba per i dispositivi di firma digitale e siamo autorizzati a rilasciarli a vista!

INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELLA CORRISPONDENZA DELLE SOCIETA’

 

In recepimento delle direttive del Parlamento Europeo, sono state introdotte alcune modifiche agli art. 2250 e 2630 del Codice Civile riguardanti l’indicazione di dati obbligatori negli atti e nella
corrispondenza di tutte le società soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA.


Per chiarezza vi forniamo un riepilogo dei dati obbligatori da riportare su:
– contratti
– fatture emesse, Ddt
– note, ordini
– fax, lettere, e-mail
– bilanci
– sito WEB


Per tutte le società :

– denominazione
– sede della società
– Ufficio del Registro delle Imprese: provincia e n. iscrizione
– Numero di P.IVA e C.F.

Inoltre per le società di capitali:

– capitale sociale effettivamente versato quale risulta esistente (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a) dall’ultimo bilancio.
– per le Spa e le Srl se si tratta di società unipersonali.

Qualora doveste adeguare i vostri documenti contabili vi suggeriamo di procuravi un timbro
con i dati mancanti da apporre sui documenti al fine di integrarli.
L’omissione dei dati obbligatori sopra riportati è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 206,00 ad € 2.065,00.