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Credito d’imposta affitti – Cura Italia

Con il decreto “Cura Italia” è stato introdotto un credito di imposta del 60% che verrà riconosciuto a tutti gli imprenditori che sono stati costretti a sospendere le loro attività per via dello stato di emergenza sanitaria e che erano tenuti a corrispondere l’affitto dei locali.

I beneficiari potranno utilizzare tale credito di imposta al momento del pagamento dell’F24, mediante il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”), mentre l’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione del mese di marzo 2020.


Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1(ovvero negozi e botteghe), mentre il credito di imposta non si applica alle attività elencate agli allegati 1 e 2 del decreto 11 marzo 2020, cioè a quelle attività alle quali è stata consentita l’apertura durante il periodo previsto nel decreto. 

Purtroppo per ora l’agevolazione non è prevista per unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi ad esempio ai negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8, alle attività artigianali C/3 e gli uffici A/10). Una modifica per tali casi potrebbe essere adottata in sede di conversione del decreto.   

Attestazione sui contratti a canone concordato per beneficiare della cedolare secca

A seguito di interpello proposto dal SUNIA, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire che permettono di beneficiare della cedolare secca pari al 10% sui canoni, questo in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

Viene ricordato che la norma prevede che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per i contratti di locazione a canone agevolato concordato “non assistiti” le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
Di seguito l’Agenzia delle Entrate precisa che, nonostante nel D.M. non sia previsto alcun obbligo in capo alle parti contrattuali di allegare l’attestazione, in sede di registrazione, l’allegazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista.

 

Aggiornato al 06/04/2018

 

Tardiva registrazione risoluzione contratto di locazione

La comunicazione per la risoluzione anticipata di un affitto deve essere fatta entro 30gg dalla data di fine locazione. Nel caso questo termine non venga rispettato; allora bisognerà corrispondere, oltre all’imposta di registro dovuta, la sanzione e gli interessi legali previsti per legge

Sanzione

L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta di € 67,00. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di fine locazione + 30gg  e la data di versamento dell’imposta:

  • 0,1% per ogni giorno (entro il 15° giorno)
  • 1,5% (dal 16° giorno e fino al 30° giorno)
  • 1,67% (dal 31° giorno e fino al 90° giorno)
  • 3,75% (dal 91° giorno e fino al primo anno)
  • 4,29% (entro due anni)
  • 5% (oltre due anni)
  • 30% a seguito di accertamento

 

Interessi

Gli interessi legali vanno calcolati sull’importo dell’imposta di registro dovuta tra la data di fine locazione + 30gg e la data di versamento dell’imposta.


Casi particolari – Cedolare secca

Nel caso della cedolare secca, la mancata comunicazione entro il termine dei 30gg dopo la data di fine sconta le seguenti sanzioni:

  • € 5,56 (€ 50 con riduzione a 1/9 entro il 30° giorno)
  • € 11,12 (€ 100 con riduzione a 1/9 entro il 90° giorno)
  • € 12,50 (€ 100 con riduzione a 1/8 entro il primo anno)
  • € 14,29 (€ 100 con riduzione a 1/7 entro i due anni)
  • € 16,67 (€ 100 con riduzione a 1/6 oltre i due anni)

 

Risoluzione n.115/E del 1 settembre 2017

Articolo aggiornato al 14/11/2017


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